Interrogazione – LAMal: le riserve nel Cantone Ticino si sono anche in parte volatilizzate?

Premessa

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Prima del cambiamento del sistema di definizione delle riserve nell’assicurazione malattie obbligatoria – con una modifica entrata in vigore con effetto 1° gennaio 2012 senza peraltro dignità di legge ma solo per via di Ordinanza (fatto che già di per sè è suscettibile di non poche perplessità) e che introdurrà la più totale opacità nella lettura del sistema dall’esterno – le regole erano chiare e lineari: il tasso di riserve doveva corrispondere ad una determinata percentuale dei premi a bilancio. Il che permetteva di controllare agevolmente la formazione delle riserve create in ogni Cantone attraverso i premi pagati (i premi sono definiti cantonalmente) e il loro ammontare. Si poteva tracciare in sostanza lo storico delle riserve generate in ogni Cantone per confluire in un paniere nazionale ed essere gestite globalmente.
Il sistema era talmente trasparente che sono state portate alla ribalta in modo incontrovertibile le anomalie degli assicuratori malattie al momento della formazione dei premi cantonali e l’assenza di un intervento incisivo da parte dell’Autorità federale preposta.
Quando le legittime rimostranze dei Cantoni toccati da questo deplorevole fenomeno hanno assunto livelli elevati e parimenti l’Autorità federale si è resa conto che il medesimo non poteva più essere sanato la medesima ha sospeso la pubblicazione dei dati peraltro senza una motivazione plausibile almeno sotto il profilo formale. Gli ultimi dati ufficiali disponibili pubblicati nella Statistica dell’assicurazione malattie dell’UFSP risalgono al 2008. Poi il fragoroso silenzio che occulta di fatto lo storico dal 2009 al 2011.
Tuttavia i Cantoni possono risalire a tali misurazioni in fatto di riserve al momento del controllo dei premi LAMal potendo disporre dei dati che gli assicuratori malattie presentano all’Autorità federale.
Giova ricordare che questa facoltà che deriva dall’art. 21a LAMal scaturisce da un’iniziativa del Cantone Ticino che ha portato alla prima modifica della LAMal in senso assoluto (18 dicembre 1998).
La possibilità per i Cantoni di visionare preventivamente i dati contabili di base per la determinazione dei premi sarà soppressa con la nuova Legge sulla sorveglianza degli assicuratori malattie. Almeno è tale il proposito del Consiglio federale; e questo a tutto detrimento della trasparenza del sistema.
Prima che il tutto decada nelle secche del dimenticatoio sarebbe opportuno disporre dei dati almeno relativi al Cantone Ticino che contraddistinguono gli anni occultati dall’UFSP.
E questo sia per comprendere lo storico ma anche per risalire al secondo fenomeno strano che contraddistingue questo ambito.

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Nel corso delle conferenze stampa sui premi LAMal opportunamente il Cantone Ticino fornisce i dati essenziali alla base dei controlli tra cui lo stato delle riserve.
Questo dato riflette esattamente quanto gli assicuratori presentano. In pratica si tratta di una ripresa dello stato di fatto annunciato dagli assicuratori.
Il busillis sta nel calcolo delle eccedenze delle riserve per l’anno 2010.
Il Cantone nella conferenza stampa dei premi 2012 indica che tale eccedenza si cifra in CHF 206.2 Mio (28 settembre 2011).

2.

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Nel Messaggio 12.026 del Consiglio federale del 12 febbraio 2012 – quindi posteriore alla conferenza stampa cantonale sui premi LAMal – l’ammontare di tale eccedenze è segnalato in CHF 192 Mio.
Il bilancio è presto tratto: il tutto messo sulla stadera la parte calante è pari a CHF 14.2 Mio di cui si vorrebbe capirne le ragioni; il tutto a partire da un assunto incontrovertibile: è impossibile che il Cantone che consta di un segmento amministrativo di eccellenza in questo settore possa aver presentato un dato non corrispondente alla realtà.
Potrebbe apparire del tutto verosimile che si tratti di un trasferimento di riserve verso altri Cantoni carenti come risulta da una pratica usitata degli assicuratori malattie e tollerata senza alcuno strale da parte dell’Autorità federale.

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Domande
1. Circa le riserve ‘volatili”
1.1 Come si spiega il Consiglio di Stato questa anomalia?
1.2 Al proposito è stata interrogata l’Autorità federale di vigilanza nel settore della LAMal?

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2. Circa la rivalutazione contabile delle riserve
Nella conferenza stampa sui premi 2013 è stata riportata una rivalutazione contabile delle riserve per l’anno 2012 per un importo di CHF 40 Mio.
2.1 Tale importo emerge dall’annuncio degli assicuratori malattie?
2.2 Oppure è stato confermato con comunicazione ufficiale dell’UFSP ai Cantoni?
2.3 Si tratta di un dato reale o di una stima?
2.4 Tale rivalutazione è da intendere con effetto 1° gennaio 2012 o 31 dicembre 2012?

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3. Circa lo storico
Richiamato che uno degli scopi di cui all’art. 21a LAMal è anche quello di ‘informare gli assicurati sulla giustificazione dei premi approvati” e parimenti considerata l’esigenza di fondo di capire l’evoluzione del settore prima che il nuovo modello di definizione delle riserve faccia cadere lo storico nel dimenticatoio si chiede che il Consiglio di Stato renda noto i dati più recenti che riguardano il Cantone Ticino; e meglio attraverso una semplice ripresa dei dati globali (non quindi per singolo assicuratore; ciò che potrebbe porsi in urto con il principio della protezione dei dati di impresa) per il periodo dal 2005 al 2011 (dati consolidati) come da sintesi degli annunci degli assicuratori malattie (di regola: documento di riepilogo redatto dall’UFSP e trasmesso ai Cantoni); sulla base della sistematica semplificata seguente:

3.1 Dato globale:
3.1.1 della popolazione considerata (ripresa del dato);
3.1.2 dell’ammontare delle riserve (ripresa del dato).

3.2 Dati pro capite relativi a:
3.2.1 premi a bilancio (ripresa del dato);
3.2.2 prestazioni lorde (ripresa del dato);
3.2.3 partecipazioni dell’assicurato (ripresa del dato);
3.2.4 saldo delle altre voci contabili (aggregazione di dati).

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Si chiede inoltre l’ammontare di questi dati contabili anche gli anni 2012 (consuntivo di metà anno) e 2013 (preventivo) sempre sulla base della sistematica proposta per i dati consolidati ad eccezione probabilmente del punto 3.1.2 (non è dato a sapere se tale elemento sia disponibile in ragione del mutato sistema di valutazione delle riserve).

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Bruno Cereghetti
Canevascini – Corti – Kandemir Bordoli –
Lurati S. – Malacrida – Marcozzi – Storni

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